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STATUTO DI TOLFA (Nella trascrizione di Domenico Buttaoni )
A laude, in nome, honore, e riverenza dell'Onnipotente, et Immortale Dio, della gloriosissima Vergine sua madre, delli gloriosi Apostoli Pietro, e Paolo, e di S. Eggidio Protettore della Tolfa, e di tutti li santi del Cielo, ad onore, stato, e riverenza della S.ta Romana Chiesa, del SS.mo in Christo Padre nostro Clemente per la divina gratia Papa Settimo, e delli Rev.mi Signori Cardinali, et ad honore e felice esaltatione delli Rev. Signori Chierici, e Presidenti della Rev. Camera Apostolica di detta Terra della Tolfa vecchia Governatori, et al bono, e pacifico, e tranquillo stato, manutentione, et esaltatione del Communo, e Popolo di detta Terra. Questo è il libro delli statuti del commune di detta Terra della Tolfa predetta fatto, e composto con sommo studio etc. per li spettabili omini Eggidio Fatio da Ronciglione Capitano Romano, Francesco di Paolo Celli, Marcantonio di Lorenzo, Nicolao di Cacciota, Jacomo del Francioso, e Filippo del Rosso della Tolfa predetta per l'autorità a loro data, et attribuita dal Conseglio generale di detta Terra nella Chiesa di S. Eggidio adunato, e congregato al sono di campana e voce del Castaldo secondo il solito, et in detto Consiglio eletti, assunti, e deputati nel tempo dell'offitio, e Podestaria del detto Sig. Eggidio e del detto Nicolao Camerlengo, e Julio Jacintio, e Santulo Scanzano Officiali di detta Terra, scritto, letto, e volgarizzato a tutto il Popolo di detta Terra per me Julio Giacinti publico Notario e scrivano delli prefati Ser Eggidio, Francesco, Marcantonio, Nicolao, Giacomo, e Filippo a questo specialmente deputati sotto Panni di Nostro Signore Giesu Christo 1530, Inditione 3a, e nel Pontificato del SS.mo in Christo Padre nostro Clemente 7°. E per commissione del Rev. Monsig. de Suderini della Rev. Camera Apostolica Chierico dignissimo, e Governatore della Tolfa, e di Mattia de Joanni Gasparo Camerlengo, Orfeo del Rosso, e Joanne Domenico di Andrea Bravo Officiali di detta Terra transuntato, e scritto de latino in volgare per me Julio sopradetto li 1546, Inditione 4a, e nel Pontificato del SS.mo Papa nostro in Christo Paolo 3°, anno di esso XII.
LIBRO PRIMO DEL REGIMINE
In prima statuimo, ordinamo, e dichiaramo che per l'avvenire in questa Terra della Tolfa ci siano dui consigli Generale, e Segreto, e che il generale costi di due parti d'homini della Tolfa delle tre di detta Terra, et il segreto di dodici homini, computati il Camerlengo, e dui Officiali di detta Terra eletti a detti Consigli per dui anni.
Come si elegga il Consiglio Segreto
Item statuimo etc. che l'elettione del Consiglio segreto si servi il modo, et ordine che segue. Che il Camerlengo et Officiali quali allora l'officio esercitaranno debbano nominare quattro homini delli migliori di detta Terra, e che siano di espressa ragione eletti, e deputati ad eleggere il Consiglio segreto, e giurino detti quattro omini di eleggere nove homini di detta Terra migliori, et idonei li quali siino consiglieri del Consiglio segreto per dui anni, e che non siino minori di età di anni 25 e siano di detta Terra, o vero abitanti di detta Terra per anni dieci, e si facci una pallotta nella quale si ponghino detti nove homini eletti, e si cavino nel principio dell'anno, e giurino nel principio del loro officio di bene, e legalmente l'offitio loro esercitare, e tutte quelle cose consigliare, e fare, che tornino ad onore, stato, e commodo della S.ta Romana Chiesa e de detta Terra della Tolfa, e pace, e quiete del commune predetto e di ogni, e qualunque persona di esso commune, questo intendendo che nel Conseglio segreto non ci possino essere Padre e figliolo ne fratelli carnali insieme.
Come si faccia, e s'intenda il Consiglio Generale
Item statuimo etc. che il consiglio generale sia, e s'intenda che di tre parti d'homini, e persone di detta Terra costi di dui parti computati Camerlengo, et Officiali, e li altri nove del consiglio segreto, che tutti faccino detto numero di dui parti.
Del modo, et ordinatione di congregare il Conseglio Generale, e Segreto
Item statuimo etc. che nel congregare il Consiglio Generale o vero Segreto si servi il modo, et ordine infrascritto. Che ciascun consigliere sia chiamato per il Castaldo del commune personalmente, o vero in casa della sua solita habitatione specificando l'ora dalli Officiali dichiarata, e deputata, li quali Officiali habbino a convocare detto Consiglio quante volte a loro parerà necessario, e così chiamati siano tenuti venire ogni causa cessante ecetto per grave infermità, o vero assenza dal Territorio di detta Terra sotto pena di un carlino, la qual pena subito riscoter si debba per il Potestà, et applicare la metà al Commune, e l'altra al Potestà che farà l'esecutione, e che nullo il quale non sarà di detto Consiglio segreto debba stare in detto Consiglio ecetto se non fosse da detti Officiali chiamato sotto pena di cinque carlini come sopra d'applicarsi, e di fatto per il Podestà et Officiali sia cacciato.
Della positione da farsi e proponersi in Consiglio
item statuimo che l'Officiali siano tenuti far scrivere per il Cancelliere le positioni da farsi nel Consiglio da congregare, e se dette positioni fossero gravi, quelle far notificare per il Castaldo, o vero per se medemi si faranno da tener segreti alli consiglieri predetti, et habbino tempo di pensare, e di poi che sederanno in Gonsiglio il Camerlengo proponga quelle cose, che saranno da proporre, e mentre parla nullo altro presuma far parola alcuna; similente quello il quale parlarà non ardisca dire niente in contumelia, odio, o vero inimicitia di alcuno, ne sia lecito ad alcuno in detto Consiglio dire, o vero consigliare eccetto una volta, manco levarsi dal suo luogo, e con altri conventicola fare, o vero inonestamente clamare, e tutte queste cose in questo Capitolo contenute s'osservino sotto pena di un carlino per ciascun contrafaciente da esiggere et applicarsi come sopra.
Che nullo Consiglio si faccia senza la presenza del Podestà
Item statuimo etc.
che nullo consiglio far si debba generale, o vero segreto senza
presenza del Podestà di detta Terra, e Cancelliere, e sia tenuto il
Podestà dapoi che sarà chiamato ire al consiglio ad hora statuta, e se
non ci andarà nientedimeno si facci detto consiglio nonostante
l'assenza del Podestà.
Che niuna cosa si proponga in Consiglio Generale se prima non sarà ottenuta e deliberata in Consiglio secreto
Item statuimo che se l'ordinato numero di consiglieri del Consiglio generale, o vero segreto al costituto tempo non si convenisse, nientedimeno se delle tre parti di esso due parti si convenissero detti consigli far si possino; et il Podestà in detto tempo sia tenuto li consiglieri, e li assenti punire, et seguire come di sopra e niente s'intenda concluso in detti consigli, eccetto quello che per due parti delle tre approbato fosse, del quale sarà rogato il Cancelliere del Commune, ne si possi alcuna cosa in Consiglio generale proporre, se prima non fosse in consiglio secreto deliberata si dovesse proporre in detto consiglio generale, e li Officiali non debbano, ne possino congregare il Consiglio generale senza la detta approbatione del Consiglio secreto.
Della elettione del Camerlengo et Officiali
Item statuimo che in detta Terra siano un Carmelengo e dui Officiali, l'offitio de quali duri per quattro mesi, e siano eletti nel modo, et ordine sopradetto. Cioè che quelli che eleggono il Consiglio segreto elegghino detti Camerlengo, et Officiali di detta Terra delli migliori, et idonei li quali amino il bene e l'honore del Commune, e d'ogni altra persona, li quali dicidoto homini così eletti per detti quattro homini boni siano imbussolati, e siano officiali del commune per detti dui anni, e si faccino sei pallotte, et in ciascuna di esse si ponghino tre di detti dicidotto eletti, et ogni quattro mesi s'estraha una pallotta, e quelli tre che saranno descritti in detta pallotta siano officiali per quattro mesi, quali finiti si estrahino l'altri tre per li quattro altri mesi, e secondo che seguirà per insino alla fine delli dui anni, e finiti li dui anni s'elegghino nel modo predetto come di sopra e siano imbussolati altri dicidotto, li quali officiali giurino il loro officio senza fraude; ne si possa alcuna cosa deliberare e trattare o vero eseguire ecetto se prima infra essi non sarà ottenuta concorrenti in detta deliberatione e sentenza dui di essi.
Come se supplisca in loco de li Morti, o vero absenti
Item statuimo, ordiniamo, e dichiaramo, che se alcuno del Consiglio segreto, o vero Camerlengo, o vero Officiale morisse, o vero fusse absente, e non ritornasse infra venti giorni, allora, et in detto caso siono nominati tre per il Camerlengo, et Officiali predicti, et in consiglio segreto, quello, che haverà più voce sia in loco de lo absente, o vero del Morto.
In che modo se possino spendere li denari del Comuno
Item statuimo, ordiniamo, e dechiaramo, che li prefati Camerlengo, et Officiali nelle spese delli denari spettanti al Comuno predicto far possino quale ascenda oltre alla quantità da sei libre e per ciaschedun altra spesa da sei libre in su sia dichiarata, e prenta in consiglio segreto, et ogni quantità di denari poner si debia in mano del Camerlengo et ogni volta, che se trasgredisse siano puniti per pena in doppio, applicando per la metà al Comune, per la quarta parte al relevante, e l'altra quarta parte al Potestà che farà la essecutione.
Che non possino essere in nel medesimo Officio Consanguinei
Item statuimo, ordiniamo, e dichiaramo, che in un medesimo officio, non possino essere alcuni li quali insieme se appartenghino per insino in secondo grado de Consanguineità inclusivamente, videlicet Patre, e Figliolo, e Fratelli.
Del scindicato degl'Officiali
Item statuimo, ordiniamo, e dichiaramo, che il Camerlengo et Officiali sindicar si debiano per il Camerlengo, et Officiali seguenti li quali estratti saranno finito il loro officio, li quali Camerlengo et Officiali siano tenuti per mezzo de iuramento infra termine di dieci giorni sententia condenatoria, o vero absolutoria haver dato, altramente siano cassi sotto pena di cinque libre per ciascheduno in questo obcurrente applicanda per tre parte al Comuno e la quarta parte al Potestà, che farà la essecutione e de novo li altri se eleghino in nel medesimo modo.
Del Officio deli Cancellieri, e loro electione
Item statuimo, ordiniamo, et dechiaramo, che il Cancelliero de dicto Comune sia Notaro de dieta Terra, e duri mesi quattro et epso eleger debino il Camerlengo et Officiali per il tempo loro, che staranno, e sia tenuto il detto Cancigliere a tutte le cose che si contengano in nel presente volume, videlicet sia Notaro a ricevere tutti li istrumenti se hanno da fare per diete Comuno in li quali altro Notaro non sia valido ne possi adoprarsi et a scrivere ogni, e qualunque lettra e decreti del detto Comuno a lui commisso, et legere, e dechiarare e adscrivere ogni, e qualunque petitione in ciasche Consiglio se haverà da proponere, e de quelli a detti Consiglieri dichiarare il decreto Consiglio, e voto optente, le lettre da mandarse, et ogni, e qualunque altra cosa fare, secondo che da detti Officiali, e Consiglio segreto li sarà commesso.
Dell'offitio del Podestà
Item statuimo etc.
che il Podestà della Terra della Tolfa sia tenuto nell'entrare nel suo
offitio giurare corporalmente con le mani toccando le scritture ad
honore di Dio, e della S.ta Madre Chiesa e stato pacifico di essa Terra,
le cose utili fare, e quelle inutili pretermettere, sia tenuto
osservare, et fare osservare tutti li statuti, et ordinamenti fatti, e
da farsi in detta Terra per haver l'autorità, e potestà, e la ragione, e
giustitia secondo quella a ciascuno ministrare, massime alli Pupilli,
Vedove, Ospedali e lochi pii et altre miserabili persone, e finito il
suo offitio stare al Sindicato per tre giorni, et esso sindicar debbano
li sindici, li quali eleggere e deputare a detto sindicato debbino il
Camerlengo, et Officiali in quel tempo esistenti, et ogni, e qualunque
cosa fare, et osservare le quali all'officio della sua Podestaria
appartiene conoscere tanto di raggione, che di consuetudine, e
contravenendo a dette cose caschi in quindici carlini di pena da
applicarsi a detto commune. Il qual Podestà habbia omnimoda potestà in
detta Terra, e suo Territorio mera, e mista da fare reale, e personale
esecutione, e sia tenuto infra un mese in principio del suo offitio
ponere pace, concordia infra l'omini di detta Terra inimicati, e
discordanti in quanto per lui si potrà. Il qual Podestà non si possa
dal detto offitio partire senza licenza del Camerlengo et Officiali di
quel tempo, habbia detto Podestà arbitrio d'imponer pene a quelli che
contravenissero alli suoi mandati di una libra, et alli rissanti nelle
risse libre cinque d'applicarsi per la metà al Podestà e l'altra al
Communo di detta Terra.
Delle feste da celebrarsi
Item statuimo che per riverenza dell'Onnipotente Dio, della B.ma Vergine Maria sua madre il Podestà di detta Terra le feste infrascritte, cioè la festa della Natività del Signore, dell'Epifania, di Pasqua di Resurettione, dell'Assunta, della Pentecosta delli Apostoli, del Corpo di Cristo, di S. Eggidio, di S. Sebastiano, di S. Rocco, di S. Marco, e di tutti l'altri dalla Chiesa commandati, da ogni, e qualunque persona di detta Terra, e suoi habitanti sotto pena di una libra eccetto l'estate da portar grano alla Tolfa, e nelle vendemmie.
Delle vendemmie da farsi
Item statuimo che niuno di qualunque grado, o conditione ardisca: ne presuma vendemmiare, o far vendemmiare avanti la festa di S. Angelo del mese di settembre senza licenza del Camerlengo, et Officiali di detta Terra sotto pena di due libre d'applicarsi la metà al Podestà, e l'altra al commune.
Della custodia della Terra
Item statuimo che l'homini di detta Terra siano tenuti in ogni tempo secondo parerà al Camerlengo, et Officiali, tanto di notte, quanto di giorno guardare la porta, et altri luoghi consueti di detta Terra sotto pena di una libra.
Quando si hanno a tenere le porte chiuse
Item statuimo che per esattione di date, et altre collette adunati li Consigli, e per altre cose emergenti, si tenghino le porte di detta Terra chiuse, quante volte per le predette cose da farsi dal Podestà, Camerlengo, et Officiali parerà opportuno.
Che sia lecito a ciaschuno portar fuori della Terra le sue robbe mobili
Item statuimo che qualunque persona volesse uscir di detta Terra et in essa non più habitare possa portar liberamente con se tutte le sue robbe mobili, et le cose stabili tenere possedere usare alienare se vorrà, et fare ogni altra cosa, che puol fare, e disporre chi è padrone.
Del modo et ordinatione di fare li stimatori o appretiatori del Communo
Item statuimo che in detta Terra siano dui stimatori di danni dati, e di tutte l'altre cose da stimarsi, et il loro officio duri per un anno, e nominare li debbano quelli quattro deputati a fare il consiglio segreto, e tale sia l'ordine, che detti homini debbano nominare quattro boni, et esperti periti homini, e far due pallotte, et in una di esse ponere due delle quali una se ne extraa per ciaschedun anno e la loro stima, et appreciamento habbia firmità; iurar debbino in principio del loro officio bene, diligentemente esercitare senza odio amore prece prezzo, e de tutti mal grato, et habino per loro salario, e mercede per ciasche extima, o vero apprezzamento infra il tenimento de ditta Terra baiocco uno, e mezzo per ciascheduno, e for del Teritorio, carlino uno per ciascheduno.
Dello Officio de li Viali
Item statuimo, ordiniamo, et dichiaramo che li sopra detti homini debbino elegere, e nominare due boni e probi homini, li quali lo officio delli Viali fare, et esercitare debino e quelli imbusulare in una pallotta et se extrahino in principio del anno et il loro officio duri per dui anni, li quali iurar debbino in principio del loro officio bene, e diligentemente esercitare.
Che il Potestà observi li Statuti
Item statuimo, ordiniamo e dichiariamo, che il Potestà della Terra della Tolfa observi tutti li Capitoli dello Statuto del Comune preditto inserti in questo volume, et la pena in essi Capitoli dechiarata applicanda al Comuno preditto.
De non ponere a tortura senza presenza del Camerlengo et Officiali
Item statuimo, ordiniamo e dichiaramo, che il Potestà non possi alcun ponere ad tortura senza presenza del Camerlengo et Officiali o vero alcuno de essi, et si epso Potestà contrafarà caschi in pena de libre dieci, e quandi li Officiali saranno recerchi e non vorranno esser ne epsi ne alcuno di epsi, non obstante l'assenza delli Officiali possi il Potestà dar tortura in peroche non receda dala forma della ragione.
Che il Potestà non possi procedere per inquisitione nei maleficii da libre dieci in giù
Item statuimo, ordiniamo e dechiaramo, che il Potestà del Comuno predicto non proceda, né proceder possi da due libre in giù per inquisitione, né proceder possi contra alcuno de parole iniuriose ditte contro ad alcuno in absenza de quello del quale sono dicte le parole, et se si procederà il processo non vaglia de epsa ragione excepto alcun Capitolo dello Statuto altramente parlasse, o vero fossero dicte in presensia del Potestà.
Che il Potestà possi cognoscere in li atti pendenti
Item statuimo,
ordiniamo e dichiaramo, che il Potestà possi cognoscere in tutti li
atti pendenti, tanto civili quanto criminali e de ogni e qualunque altri
acti del suo precessore, e secondo essi atti procedere, e li reperti
culpevoli condennare et absolvere, secondo la ragione, e forma delli
statuti de dicta Terra, tanto in maleficii extraordinari, quanto in
danno dati e dia termine alli accusati octo giorni da poi la risposta a
fare ogni loro defensione, e fatta la resposta in essa accusatione et
inquisitione proceda innanti secondo la forma deli Capitoli del presente
Statuto.
Che li accusatori, e denuntiatori si possino ricevere in giorni di domenica, e di festa
Item statuimo, ordiniamo e dichiaramo, che in li giorni di festa e di domenica al Dio solennemente indicate il Potestà possi ricevere le accusatione, e denunciatione, o vero inditio delle cose exstraordinarie, e danni dati, et ogni giorno iuridico, et festivo in qualunque modo solennemente procedere, et ogni, e qualunque cosa fare, le quali in se preditte saranno opportune et vaglino, e tenghino, come se in li giorni giuridici fussino fatte.
Della assignatione de libri per il Camerlengo del Comune
Item etc. che il Camerlengo del Comune, il quale per il tempo sarà, sia tenuto, e debba in fine del suo officio al altro Camerlengo susseguente assegnare tutti li libri pegni bolle istrumenti privileggi, e tutte le altre cose del Comune, le quali appresso di esso sono con solenne inventario, et ancora li nomi deli debitori, e creditori di esso Comuno, con le cause e in le quali sono tenuti pagare, overo creditori ricevere sotto pena de libre cinque, e similmente il Camerlengo subseguente sia tenuto ricevere tutte le cose sopra ditte sotto detta pena, infra termine de quindici giorni.
Se alcuno domandarà il vedere de li Officiali
Item etc. che il presente Capitolo prevaglia alle altre cose opposte nel presente volume de Statuto, che se alcuno sarà accusato, o vero denuntiato, et il la sua resposta domanderà il vedere delli Officiali sopra il danno dato, del quale fusse accusato, o vero inquisito, e se sentesse gravato della estimatione delli Stimatori, o vero apprezzatori, che li Officiali del Comuno vadino a vedere dicto danno dato, e siano tenuti infra tre giorni dal dì che sarà fatta la petitione con accusato o accusatore, o vero patrone della cosa dannificata, ire a vedere dicto danno, e ditte parte debino stare ad lo apprezzamento, o vero extima de dicti Officiali, et il Potestà sia tenuto e debbia senza strepito e figura de sudicio astringere lo accusato, o vero denuntiato a pagare al dicto accusatore. o vero patrone della cosa dannificata tutto quello che per detti officiali fusse apprezzato sotto pena secondo, che a lui parrà de imponere.
Fine del primo libro
LIBRO SECONDO DEL CIVILE
Del modo di citare, e di procedere in cause civili
Item statuimo che chi sarà citato personalmente, o vero in casa per il Castaldo della Corte a bocca e a petitione delli altri, tre volte in tre giorni sia tenuto comparire, e la 3a volta se è nella Terra, e se non è nella Terra, li si dia il termine secondo la distanza del luogo, e qualità delle faccende, e se in detto termine non sarà venuto s'habbia per confesso, e lo Attore contra di lui possa fare, o vero produrre a parole o vero in scritto contro esso non comparente la sua petitione, e giurare di calunnia, e contra esso domandare l'esecutione, et habbia detto contumace termine tre giorni, refacendo le spese a purgar la contumacia, li quali passati non sia più udito; e se verrà, e confessarà si dia a lui il termine di tre giorni a pagare se la quantità sarà di dieci carlini infra, e se sarà da dieci carlini in sopra per insino alla somma di dieci ducati, se li dia il termine di dieci giorni, e da dieci ducati in sopra se li dia il termine di quindici giorni; e se domandarà la copra, o vero termine a rispondere, se la petitione sarà a parole, habbia termine tre giorni a rispondere, se sarà scritta per modo di libello, habbia il termine di cinque giorni a rispondere deliberatamente, e dare le sue eccettioni; e per detta risposta le parti siano tenute, e debbano giurare di calunnia, e per detta risposta negando, o confessando, la causa sì contestata e per contestati si habbia, non ostante che nell'eccettione del libello, o vero petitione si rispondesse non con animo di contestare la lite, e questo per edilatare il giuditio, e se haverà negato, si dia il termine all'attore di cinque giorni a provare l'inobedienza; et il Potestà habbia per caposoldo baiocchi quattro per ciascun ducato di carlini dieci per quanto sarà la somma da pagarsi per detto attore in questo modo, cioè nella prima petitione la mezza parte, et il resto in fine della lite se la causa sarà sopita per sentenza definitiva per il prefato Potestà, o vero per sentenza, o vero laudo de arbitri, o vero le parti in qualunque modo fossero concordi; e della presentatione delle scritture niente si paghi.
Del termine da statuire alli debitori, et esecutione da farsi contro di loro
Item etc. che
qualunque persona in giuditio fosse condannata legitimamente sia
tenuta, e debba al suo creditore infra il termine sopradetto sodisfare,
la qual cosa se non farà il Potestà contro il predetto, possi fare
reale esecutione primo di cose mobili, secondo de immobili, terzo delli
nomi de debitori, le quali cose se non le haverà o per fideiussore, o
vero altramente legitimamente sodisfare non volesse, o vero non potesse,
sia posto in carcere, dove sia ritenuto a spese del detento perinfino
che haverà del tutto sodisfatto, o ceduto alli beni in forma di raggione
solita, e consueta.
Della probatione da farsi
Item etc. che qualunque persona haverà domandato ad altri in corte qualunque de denari, e robbe, somma, e quantità, e quella provare non possi, ecetto che per un testimonio idoneo, e addomandi se debba prestare a lui il giuramento in defetto della piena probatione, se è persona di bona conditione, e fama, il Potestà a sua petitione li debba dare il giuramento, li quali giuramenti si dell'attore, che del testimonio relevar debbano detto attore per infino alla quantità di libre quindici, come se legitimamente per dui testimonii provasse, et per infino a detta quantità il Potestà condanni il reo, et eseguisca.
Del modo di procedere sopra l'istrumenti publici
Item etc. che se alcuno haverà prodotto in presentia del Potestà istromento publico non corroso, ne cancellato, et in nullo vitiato, e di esso haverà domandato la petitione, il Potestà sia tenuto dare al reo il termine come sopra per quanta sarà la quantità da pagare, li quali termini passati detto Potestà sia tenuto a petitione dell'attore far l'esecutione reale, e personale secondo la regola della raggione contro il convenuto, il quale nulla ecettione dir possi, ne sia udito, eccetto che per ecettione di falsità, pagamento, e compositione, nelle quali sia udito, prima prestito il giuramento che non proponga con animo di calunniare, e dilatare il giuditio.
Delle sicurtà da darsi
Item etc. che il Potestà di detta Terra non possa astringere alcun possidente cose stabili, o vero cose mobili concorrenti alla quantità domandata a dar sicurtà non interveniente causa legittima, e che nullo forastiere, o vero habitante li quali stabili non havessero in detta Terra siano uditi, eccetto prima idonea haverà dato sicurtà de iudicio dicto, et iudicato pagare, e questo se dall'avversario si domanda, et il forastiero il quale così vorrà non possi iurarsi sospetto, ne pigliare, anzi preso per qualunque debito civile dando sicurtà si rilassi.
Dell'indennità de Fideiussori e modo di procedere contro di essi
Item etc. che se qualunque persona haverà fatto sicurtà per altri, e che quello vorrà pignorare, e che esso ricusarà dare il pegno paghi per ciascuna volta libre due, e si creda al sacramento del Fideiussore senza testimoni, e che il creditore habbia potestà di pigliare il pegno al fideiussore fatta prima la discussione contro il principale e beni di esso, li quali beni se non si trovaranno a sufficienza alla quantità del debito, allora per il resto sia tenuto il fideiussore il quale habbia autorità contro detto principale di riscotere, e ricevere tutto quello haverà pagato, ogni volta che lo vorrà astringere.
Del modo di agitare e convenire li Pupilli
Item etc. che qualunque persona intendesse litigare, o convenire li pupilli, o minori, faccia citare li pupilli, o tutori, o curatori se li haveranno, altrimenti essi citati si domandi al Potestà che decerni ad essi pupilli il tutore, e curatore ad lites, il qual tutore, e curatori siano citati assieme con li suoi pupilli, e minori, e rispondino, e defendino, e transinghino, et ogni e qualunque cosa faccino, alle quali di raggione sono tenuti, e tal iudicio cominciato, e finito habbia ogni firmità come se con li minori fosse fatto.
Del pagamento delle scritture
Item etc. che in Corte quando le liti, e questioni si movono tale sia il pagamento del Potestà, o vero de Notarii. Che per le presentationi delle scritture niente si paghi, e le altre cose si paghino in questo modo, che di copia di libello, o vero qualunque petitione, responsione, exceptione, attuali positioni, o altre scritture di qualunque sorte, il Potestà, o vero Notaro della Banca riceva per ciasche faccia baiocchi dui, e se manco sarà, si paghi per rata, e ciasche faccia costi di ventiquattro linee, e ciasche linea sia almeno di sei dittioni, e siano tenuti il Potestà o vero Notaro della detta Banca di ogni cosa in presentia sua farne copia a quelli la domandaranno, con il pagamento sopra dichiarato; e se detta copia ricusarà di fare, sia tenuto nel sindicato all'interessi della parte offesa, e per esame, e giuramento di ciasche testimonio nelle cause ordinarie riceva baiocchi tre, e se li esaminarà sopra articoli, positioni, interrogatorii sopra cinque articoli infra oltre li tre baiocchi habbia quatrini uno per ciascun articolo; e per le cose delle cose disposte si osservi come di sopra; e se alcuno delle predette cose vorrà scritture publiche, si servi la forma adhibita in le scritture delle copie, e riceva per appositione del segno del Notariato baiocchi dieci, item per ogni, e qualunque atto con produttione di scritture riceva baiocchi uno, e per publicatione de processi baiocchi tre, e per protesta baiocchi dui, e per esecutione baiocchi tre, e baiocchi uno per il Castaldo dentro la Terra, e fora un carlino; e per sentenza diffinitiva tanto data per il Potestà come per l'Arbitri un carlino.
Del privilegio della dote
Item etc. che qualunque donna maritata in detta Terra sia privileggiata in le robbe del marito per la dote da ricavarsi, le quali robbe siano tacitamente, et espressamente obligate per il privilegio di prelatione alle dette donne, se prevagliono prima di tutti l'altri creditori del marito secondo la regola della raggione, ne detta dote debba ne possi esser confiscata, o vero pigliata per delitto alcuno dal marito suo commesso, e perpatrato, ancorche tale fosse, che tutte le robbe meritamente venissero confiscate.
Che nessuno sia tenuto per l'altrui delitti eccetto il Padre solo per la legittima
Item etc. conciosia cosa che l'equità della raggione detti il suo non levare a persona, ne la moglie per il marito, ne il padre per il figliolo, al fratello per il fratello, e che non siano tenuti in maleficiis, nelli quali il padre solo per la legitima sia condannato per il figliolo delinquente, la qual pagare incontinente, seguita la condanna sia tenuto alla Camera Apostolica.
De ritenere la tenuta e sua subastatione
Item etc. che qualunque persona abitante di detta Terra per alcun debito sarà di alcuna cosa stabile per la corte investito, che quella cosa non possa, ne debba vendere, ma prima la subastatione si debba fare tre volte per il Castaldo della Corte in diversi giorni, et hore per li lochi publichi, e consueti, et al più offerente per il prezzo nella subasta offerto essa cosa alienare, e se nullo offerirà alcun prezzo, ne alcuna offerta haverà fatta, detta cosa si debba adiudicare al creditore per il prezzo, che sarà apprezzata et estimata per l'estimatori del Communo; e che nullo ardisca ne presuma offerire per il creditore, ne per alcuna altra persona, ne il creditore offerir faccia sotto pena di 25 ducati d'oro d'applicarsi la metà alla Camera Apostolica, la 4a parte al Comuno, e l'altra 4a parte al Podestà che farà l'esecutione, questo adiunto, che detta offerta sia nulla, inita, di niun valore, et efficacia, et il debitore habbia termine un mese dal dì della indicatione incominciando, e come segue da finirsi, da rilevarsi tanto dall'offerta, quanto dal creditore, e detto termine passato si possa fare istrumento publico di venditione, e nullo creditore debbia investirsi in maggior quantità del doppio di quello a lui si deve; e se si venderà oltre al debito detta cosa sia subastata, o vero in soluto pagamento si indichi al creditore, e quello, che di sopra fusse, si renda al padrone della cosa, e se meno del debito vendesse, habbia il creditore regresso per il resto nelli beni di esso debitore; e se delle cose mobili sarà il creditore investito, fatta la subasta nel modo sudetto vender possa, et habbia termine il debitore essa cosa rilevare quindici giorni, e si facci come delle cose stabili si è detto nel prezzo che fosse sopra, o vero mancasse; e che il Castaldo habbia per ciascun bando baiocchi uno, et il Podestà per la relatione, e sentenza di ciascun bando baiocchi tre.
Che nessuno impedisca il Castaldo
Item etc. che
nullo di detta Terra debba contradire, impedire il Castaldo volendo
pegni per ciascuna esecutione da farsi pigliare de casa delli homini de
detta Terra, o vero di qualunque altro loco, et il contrafaciente caschi
in pena di un ducato d'oro, e se ardirà di levare dalle mani del
Castaldo detta esecutione, caschi in pena di dieci ducati per ciascuna
volta, e dell'impedimento si stia al giuramento del Castaldo predetto, e
detto Castaldo non debba pigliare panno di letto per alcun pegno.
Della facoltà di testare
Item etc. che ciascuna persona abitante in detta Terra habbia libera facoltà di testare, et possi testare in tutto quello vorrà, e non possa essere impedito, e se alcuno sarà ardito d'impedire, o vero farà impedire detto testatore, o vero il Notaro, il quale sarà chiamato a fare detto testamento, caschi in pena di 50 ducati d'oro d'applicarsi la metà alla Rev. Camera Apostolica, la 4a parte al Communo, e l'altra 4a al Podestà, e lo impediente decada da ogni e qualunque cosa che a lui spettasse sopra le robbe di detto testatore, o vero testamento far volente o codicellante.
In che modo s'habbia a disponere le robbe di quelli che morono senza testamento
Item etc. che tutte le robbe di quelli, che morono senza testamento rimanghino alli figlioli maschi di detto defonto se quelli haverà, e se non haverà figlioli maschi devenghino alle figliole femine, e se maschi, e femine insieme haverà maritate, o non maritate, che tutte le robbe e beni divenghino alli maschi, li quali siano tenuti maritare, e dotare le sorelle non maritate, e dotate debbano stare della dote sua contente, e se non havesse ne figlioli, ne figliole, li beni di detto defonto divenghino alli più prossimi, salvo il grado prerogativo.
Che le figliole, e nepoti non succedino al padre
Item etc. che la figliola, o vero nepote non succedino al padre, o vero madre, ne all'avo, o vero ava decedenti, e morti intestati, se il decedente haverà figliolo maschio, ma sia contenta della dote sua se sarà maritata, la nepote della dote della madre sua, e se non sarà maritata il fratello di essa sia tenuto maritare secondo la qualità del potere; e se il padre, overo madre haverà fatto testamento, e lasciata alcuna cosa in detto suo testamento alla figliola, o vero nepote, la figliola, o vero nepote sia contenta allo relitto a lei fatto nel testamento del padre, o vero della madre, dell'avo, o vero dell'ava, e più il li beni delli preditti non domandare, e si il patre, o vero madre, avo, o vero ava niente haverà lasciato ad la figliola, o vero nepote, in suo testamento, la figliola, o vero nepote, si sarà maritata, sia contenta della dote sua, e si no sarà maritata, se mariti come de sopra adiungemo in questo Capitolo, che si la figlia haverà madre della quale figlioli maschi non ce fussino morendo epsa madre intestata suceda.
Delle cause da compromettere
Item etc. che le lite, cause, e deferentie infra li consanguinei et affini per insino in terzo grado, per bene, pace, e concordia de dicti consanguinei, ne siono compromessi, e comprometer si debino, et il Potestà ad ogni requisitione della parte domandasse comprometter far debbia, et imponer la pena, ad la parte non volente, secondo a lui parrà e piacerà, et fare et c ......... e talmente che diete deferensie se compromettino.
In quali cause non se rescoti Caposaldo
Item etc. che li caposoldi della Corte in dicto volume de Statuto, ordinasi per niun modo, se rescotino dal Potestà, videlicet de li legati ad pie cause fatti de li relicti del anima, de sequestratione alcuna in qualunque modo domandata, delle cose eclesiasciche [!] de cose de Ospidali, de lochi pie ad epsi, o vero alcuno de essi immediate spettante de divisione, de possessione, o vero eredità, della reductione in possessione de cose civile per forza et extortamente spogliata della recondotta, finito il tempo de la conductione come de sopra a lui evacuata, e libra se restassi; de danno fatto, de salario de Avocati, e Procuratori seguenti la Corte, del salario de Medici nelle quali cose nisun Potestà ne attore, ne qualsisia altra persona possi ne debbia astringere ne fare astringere a pagare dicti caposoldi, qual sia quesito colore ad pena di libre diece, in qualunque caso delli predicti applicanda al Comuno, e tante volte se rescota quante volte in le predicte cose o vero contra le predicte cose facte, et attentato sarà.
Che li Officiali non se possino convenire
Item etc. che li Officiali, in tempo di loro officio esistenti, non possino in le cause civile da alcuno essere convenuti ne essi possono alcuno per loro crediti da rescotere far convenire, sotto pena di libre cinque applicanda per metà al Comuno, e l'altra metà al Potestà, et il indicio sia invalido.
Che il vicino non possi vendere robbe stabile excepto al Vicino
Item etc. che se alcuno vorrà vendere casa, vigna, o vero qualunque altra robba stabile, sia tenuto vendere dieta casa, vigna, overo beni predicti al vicino più prossimo, o vero conflinlante, per quel prezzo, che haver potesse da un altro per sacramento del compratore, o venditore, si dicto vicino vorrà dieta casa, vigna, o vero robbe comprare, e si dicto venditore non haverà ricercato dicto vicino, al dicto vicino sia lecito infra termine di un mese, dal giorno che lo saprà, che dieta casa, o vero vigna, o vero robba che fusse venduta ricercare diete robbe, o vero case, e vigne, e dicto compratore dieta vigna, o vero casa ad expso rivendere tenuto sia per quel prezzo quale ha comprato, e si stia al sacramento del compratore, e venditore, e che dal vicino comprar debbia per se e non per altra persona, altrimente non sia audito e quello che vorrà compra[r] dieta casa, o vigna, e robbe giurar debia non sapere, overo saputa, che dicto venditore volesse vender dieta casa, o vero vigna, o vero robbe, e si il venditore haverà provato il dicto vicino haver saputo, il dicto vicino incorra in pena di libre venticinque per lo spergiuro comesso, et non sia audito, e sopra le predicte cose il Potestà possi e debia sommariamente et solo la verità del fatto vista procedere, e commandare al dicto compratore qualmente costito a lui delle promesse cose, che dieta casa, o vero vigna retroceder debia et istromento di venditione fare al dicto vicino sotto pena da imponersi, ad arbitrio suo.
De famigli e pastori addomandando salario passato dui anni senza instrumento, o vero scripta
Item etc. che si
alcun famiglio, che ad qualunque exercitio fusse, haverà domandato ad
alcuno de dieta Terra della Tolfa, o vero habitante, il salario del suo
servitio passato dui anni il Potestà non se audisca excepto se havessi
istrumento, o vero scripta in epsa continente il salario ad lui debito,
et il tempo servito.
De iuramenti da non dare
Item etc. che nesuna persona minore di età di quatordici anni astringer se possi ad iuramento.
Del partito da farsi
Item etc. conciosia che la rascione manifestamente turpitudine sia il il iuramento alla parte offerto iurare, o vero deferire quello al quale sarà offerto il iuramento per l'aversario suo, nel iudicio sia tenuto, e debia iurare e non volendo iurare deferisca il iuramento offerente, e di poi haverà iurato et haverà confesso, il Potestà condanni quello, e se haverà negato quello assolvi, e se giurar non volesse ma al aversario suo il iuramento deferire se astringa per il Potestà quello al quale deferito il iuramento a iurare, e se haverà iurato, dover ricever quella cosa che domanda, il Potestà condanni quello il quale ha defirito, e se giurerà non dovere haver quella cosa, che domanda, il Potestà assolvi il reo.
Delli domandanti oltre la quantità ad loro debita
Item etc. che il domandante, o vero domandar facendo più della quantità o vero cosa senza rasionabile causa il la quantità, e da tutto quello che domanda cada, et in quanto più è de quello che domanda ad la Corte se condanni, e ad refrenare la calunnia deli domandanti il debito già pagato statuimo, che il domandante scientemente, o vero domandar facendo in iudicio il debito già pagato del quale epso, o vero altri per lui fu un altra volta pagato o vero in qualunque modo satisfatto, excepto, che habbi ad iurare la ignoranza, quanto al pagamento fatto ad altri, come che a lui in doppio di quello che domandasse condanni.
Deli pegni conventionali da vendersi
Item etc. che se alcuno haverà hauto alcuna cosa mobile, o vero stabile in pegno a lui per alcuna quantità di denaro, specialmente obligato con patto et convensione, et tempo da convensione, infra il creditore et il debitore ad racogliere epso pegno, e sia tenuto finito ad pagare li denari per li quali è dato il pegnio, o vero si nello patto istrumento fusse, o vero si nullamente dato fusse il pegno et il creditore non volesse epsso retenere, che il creditore faccia citare il reo come se contiene di sopra in nel Capitolo della citatione, e si il debitore sarà comparso, e niente haverà dicto, ma confesso sia il pegno esser dato habbia termine di dieci giorni ad revolerlo si la quantità del debito sarà di libre venticinque in giù e da libre venticinque in sopra habbia termine di un mese il debitore a recoglierlo, e si il debitore de recoglierlo haverà recusato, il Potestà ad istanza del creditore cometti al Castaldo, che tre volte varie, e diverse per dieta Terra ad li lochi consueti bandir debbia che tal cosa impegnata se deve vendere, e che, chi più offerente se dia con autorità della Corte.
Dela appellatione
Item etc. che ad onore, e reverentia del S.mo in Christo Padre Clemente per la divina gratia dignissimo Papa 7°, e di esso Successori, e delli Rmi Signori Clerici, e Presidenti della Camera Apostolica, che li apellanti benignamente siano uditi, massime le apellationi le quali fossero fatte e s'interponessero nelle cause civili, e criminali ad esso N.S. e prefati Signori Clerici Governatori della Tolfa, et ad altri ecetto che alli predetti non si possi apellare, e se si apellarà l'apellatione sia nulla, e debba ciascun apellante se sarà apellato di cose criminali dalla sentenza diffinitiva, o vero inter locutoria havendo forza di sentenza difinitiva la sua apellatione proseguire infra dieci giorni dal di dell'interposita apellatione, portando la inibitoria al Giudice dal quale sarà sententiato, e debba ciascuna persona apellarsi viva voce sedente il Giudice pro Tribunali sententia darà contro di esso, il quale si vole apellare in scritto infra tre giorni dal dì della sentenza data come di sopra è noto; e se altramente si apellarà l'apellatione non vaglia; e se alcuno s'apellasse dalla sentenza difinitiva nelle cose civili, o vero d'atto finte [r locutorio havendo forza di difinitione si possa apellare come di sopra viva voce; e se si vole apellare in scritto, si possa apellare infra dieci giorni dal dì della sentenza data, cioè che a lui sarà noto, e debba essa proseguire dentro il termine sudetto della sentenza criminale portando al giudice dal quale sarà detta sentenza data l'inibitoria; e sempre il giudice debba quando s'apella dare li termini sopra detti a proseguire l'apellatione, e portare l'inibitoria, e se mai tal termine si dasse, s'intenda dato de ipsa raggione; e se l'apellatione proseguita non fosse infra detto termine l'apellatione sia deserta come se non si fosse apellato, e mai si possa apellare ne in civile, ne in criminale eccetto che in sentenza difinitiva; e se si sarà apellato s'habbi come se non si fosse apellato; et il Potestà, o vero qualunque altro Officiale della Tolfa il quale non haverà admessa l'apellatione, o vero quella haverà rotta, o vero alcuna altra cosa haverà innovata, benche fosse apellato infra il termine dell'apellatione dell'inhibitoria, caschi in pena di libre dieci applicanda al Communo, e nientedimeno possi proseguire l'apellatione, non ostante che fosse alcuna altra cosa incitata infra il termine nel quale portar doveva l'inibitoria, ma esso termine passato se l'inibitorie portate non saranno si pronuntii per il giudice dal quale sarà data la sentenza l'apellatione esser diserta; e se dipoi il termine si passerà, tal pronuntia sia fatta per il giudice al quale sarà apellato.
Delli Arbitri da astringersi a sentenziare
Item etc. che li Arbitri, et Arbitratori siano astretti per il Podestà a petitione del domandante la questione, o causa, con la scrittura, o senza ad essi commessa, con la pena aggiunta nel compromesso; e dato che non ci fosse pena terminare e finire infra il termine per il detto Podestà ad essi per ciascun giorno da statuire che saranno stati in mora se da alcuna delle parti saranno accusati; et il Podestà habbia per il detto mandato baiocco uno per Arbitro dal domandante.
Del consiglio del Sapiente domandato
Item che qualunque persona dirrà, o si sentirà gravato nelle cause civili, o vero criminali possa sopra detto gravamento domandare il consiglio del Sapiente inanzi che si dia la sentenza, et il Podestà sia tenuto a metter la petitione del tal volente il consiglio del Sapiente, il quale debba deporre il salario per la consultura come sarà tassato per il Podestà, e salario per il Nuntio il quale andarà per il consiglio; et il Podestà mandi per il detto consiglio ad un legale e valente Dottore, o vero perito de raggione non sospetto a spese del detto domandante tanto delle consulture quanto del Nuntio, e quando si manda a consiglio si mandino tutti l'atti attitati nella causa, e raggione dell'una e l'altra parte; et il Podestà sia tenuto, e debba pronunciare e iudicare secondo il consiglio, che si riporta, il qual consiglio s'apra, e legga presenti le parte alle quali appartiene per il Podestà; e nelli criminali quello che vorrà, e domandarà il consiglio del Sapiente il Podestà sia tenuto concedere, e secondo il consiglio sententiare, e sempre si mandi per consiglio nelle cose criminali a quello il quale vorrà la parte, et in caso di discordia l'Officiali del Communo elegghino altrimenti il Podestà sia tenuto all'interessi della parte domandante il consiglio, et alle spese nel suo sindicato.
Che il frutto delle robbe, e cose oltre, e sopra la dote date, e proveniente per parte della moglie non si domandino
Item etc. che soluto il matrimonio infra marito, e moglie, e morendo detta moglie in matrimonio li succedenti di essa moglie non possino contro il marito, o vero eredi di esso domandare alcun frutto per il marito ritento delli beni adventitii, profectitii, o parafenarii, e qualunque altri beni oltre alla detta dote provenienti, e tutte quelle cose che ad esso sono pervenute, ma a quelli ogni attione si deneghi, e dall'altra parte morendo il marito domandar detti frutti sopra li beni predetti auti, e riceuti per esso marito, ma si debba far solo la restitutione delle robbe predette.
Delli pastori e famigli non servendo il tempo promesso
Item etc. che ciascheduna persona pastore, o vero qualunque altro sia, che si ponesse con altri, non si possa partire senza causa manifesta per infino che tutto il tempo promesso averà finito sotto la perditione di tutto il salario; e se il padrone lo cacciasse senza causa sia tenuto ad esso sodisfare tutto il suo prezzo, come se servisse tutto il tempo promesso.
LIBRO TERZO DE MALEFICII
Del modo di procedere ne maleficii
in prima statuimo,
e dichiarano che il Podestà della Terra della Tolfa possa e debba sopra
tutti, e qualunque sorte di maleficii commessi in detta Terra, suo
distretto, e Territorio conoscere, procedere, e fare inquisitione, e
procedere di suo offitio per inquisitione, e li delinquenti in debita
pena punire e condannare, et eseguire, sicome nelli seguenti capitoli
appresso si conterrà in questo modo, cioè che qualunque persona in detta
Terra, suo territorio e distretto sarà citato per alcun maleficio, o
delitto, o vero sopra alcun eccesso con la cedula contineente il
tenore, o vero effetto dell'inquisitione denunciatione o vero accusa
con tre citazioni a bocca, o vero a casa per ultima se sarà
conterrigine, o vero abitante, e se sarà forastiere alla porta del
palazzo della residenza del Podestà, e non sarà comparso s'habbia di
esso maleficio, et eccesso per confesso, e convenuto; et il Podestà
doppo le dette citazioni, possa, e debba esso sbandire di detta Terra, e
suo distretto per la qualità del delitto, et in quel sbandimento si dia
ad esso il termine di comparire de cinque giorni e da quello inanzi non
si udisca.
Della pena delli bestemianti Dio, la Vergine, o vero li Santi
Item etc. che qualunque persona Dio, la Beata Vergine Maria haverà bestemmiato, e parole inoneste haverà detto contro li predetti con titoli predetti caschi in pena di libre dieci, e quello haverà bestemmiato Santi, o vero Sante caschi in pena di libre cinque, e tanto stia nella carcere che haverà pagato; e se le predette cose in presenza del Podestà commesse, fatte, e dette saranno caschi in doppio della pena predetta, e ciascuna persona sopra dette cose possa accusare, e si stia al giuramento dell'accusatore con un testimonio di bona fama, e l'accusatore predetto habbia la 48 parte dell'accusa predetta; et il Podestà possa di fatto procedere, et eseguire nullo ordine servato e niuno si possi scusare per la ra ggione di minore, e da dodici anni in sopra; e qualunque persona che detto, o detti bestemmianti defender volesse alla detta pena similmente sia tenuto.
Della pena d'assaltare alcuno con l'armi, o vero senza
Item etc. che se alcuna persona con l'armi averà fatto insulto, benche non habbi percosso alcuno in casa sua propria, o condotta, o dove abitasse, paghi in nome di pena libre dieci, e se senza armi haverà fatto insulto paghi libre cinque se in essa casa sarà entrato, e se l'insulto haverà fatto di fora di casa, o vero in qualunque altro loco con le armi, benche non abbi percosso paghi in nome di pena libre due, e se le mano all'armi averà poste, e quelle non estratte, si minuisca la pena nella metà di essa.
Delli percutienti con tortello, o spada
Item etc. che qualunque persona di detta Terra, e suo Territorio averà percosso alcuno, o vero alcuna con tortello, spada, spuntone, o qualunque altra sorte di arme con effusione di sangue, e la percussione sarà dalla gola in giù, se sarà con effusione di sangue per ciascuna ferita paghi libre quindici, e se senza sangue averà percosso, o con arme, o vero con bastone, o sasso con irato animo, sia tenuto alla metà della pena suddetta referendosi secondo dove dette ferite saranno; e se alcuno averà percosso con pugno, e simile percussione sarà senza effusione di sangue per ciascuna percussione [paghi] in nome di pena libre cinque, e con effusione libre dieci; e se haverà preso per li capelli et prostrato in terra caschi in pena di libre cinque e se non lo haverà prostrato in terra caschi in pena di libre tre; e se lo averà percosso con calci dalla gola in giù paghi in nome di pena libre due; et il Potestà non possi procedere per inquisitione dove non è sangue.
Dela pena de percotere alcuno dove sarà remasta perpetua cecatrice et debilitazione de membro
Item etc. che qualunque persona, in ditta Terra, e suo Territorio e destretto haverà percosso alcuno dalla gola in su, con perpetua cicatrice, o vero frassura de esso, paghi in nome di pena libre cinquanta, o vero debilitatione alcuna de membro, videlicet de piede, braccio, mano paghi per ciascheduna percusione libre cinquanta, e si alcuno de dieci membri haverà tagliato si che dal corpo sia separato, paghi in nome di pena libre cento senza alcuna dignatione, e si non haverà pagato infra dieci giorni la pena predicta se tagli, e debilisca al detto condannato il simile membro, e si haverà tagliato il naso, o vero cavato il occhio sia punito in pena di libre cento, senza alcuna remissione, e si no haverà pagato infra dieci giorni se no si cavi a lui il simile membro e si haverà tagliata la orecchia, caschi in pena di libre trenta,et li delinquenti esopra dicti maleficii comittenti oltre alle dicte pene siano tenuti ad li interessi de la parte offesa e dela accepsione delli membri, siano tenuti alli alimenti, e governi del patiente ad inditio delli homini periti da deputarsi per il Potestà et Officiali, che il li tempi saranno.
Deli homicidii
Item etc. che qualunque in dicta Terra, e suo Teritorio, e destretto con animo, et intentio [nel deliberata de comettere omicidio a tradimento, o vero in qualunque altro modo, alcuna persona haverà interfetta, et occisa, et ad mano della Corte sarà prevenuto, se li tagli il capo, et si pigliar non se potrà sia perpetuamente sbandito, e caschi in pena de ducati duecento, applicandosi ad la Camera Apostolica, e da pigliare li beni del dicto delinquente e si alcuno non con deliberato animo homicidio haverà comisso caschi in pecuniaria de sopra dechiarata e non possi in dicta Terra e suo Teritorio stare per infin che la pace deli eredi del offeso, et occiso effettivamente haverà ottenuta e si dicta pena non haverà pagata infra quindici giorni, se tagli a lui il capo, se nelle mani della Corte sarà venuto, altramente sia sbandito perpetuamente, e paghi la pena dechiarata e si per causa de se defendere homicidio haverà commisso alla pena secondo la legge sia punito.
Delli proditorii, o vero traditori
Item etc. che
qualunque persona publicamente, o vero occultamente, a tradimento di
lesa maestà in qualunque modo haverà comesso fatto, o vero attentato
contro al pacifico stato della Santa Madre Chiesa del SS.mo Signor Nostro, e queto e pacifico stato di Terra in alcun modo sarà
repe. .to che a tal proditore si tagli il capo, e se li separi dalle
spalle in tal modo che mora, e se in forsa della Corte non sarà venuto
in dicta Terra, e suo distretto sia sbandito nella pena predetta, e mai
sia valido di ribbandirlo, e se con il tempo in forsa della Corte
predetta sarà prevenuto, si tagli a lui il capo in tal modo, che mora, e
niente di meno li beni di esso proditore, e traditore alla Camera
Apostolica subito siano applicato senza prolatione di sentenza.
Deli ladri, et insidiatori di strada
Item etc. che se alcuna persona, in dicta Terra, e suo Teritorio e destretto furto haverà comesso per infino alla quantità di libre cinquanta, e da li in giù quanta quantità fusse e qualunque cosa fusse, sia punito in quantità doppia, cioè per quattro volte del valore et epsistimatione della cosa furata et emendi il doppio del furto al patrone della cosa, e da li in su per infino in quantità di libre cento, sia punito in libre trecento, e si dieta pena pagare non haverà possuto infra dieci giorni dal dì della sentensia data sia frustato per dieta Terra, e sia bollato in fronte inanzi al Palazzo del Potestà in presensia del Popolo, e da quello in sopra per insino alla quantità de libre ducento sia punito in libre 600, e si dieta pena pagare non haverà possuto sia tagliata a lui la mano destra in modo che dal corpo sia separata, li quali tutti -li sopra dieci. ladri da libre cento per infino alle sopra decte pene siano sbanditi de dieta Terra, e suo distretto per un anno. Et li insidiatori de strada publica, e fac[entil così, e publici ladroni siano sospesi per la gola alle forche in modo che siano morti, e l'anima dal corpo sia separata, e si pigliar non se potranno siano sbanditi da dieta Terra, e suo distretto in dieta pena, e li beni suoi tutti siano confiscati et applicati alla Camera Apostolica, et ancora, che tutti li ordinatori, fattori, et donanti (?1 aiuto, e conseglio, e favori a dieci ladri et ancora li compratori delli furti scientemente nelle pene pecuniarie subito siano puniti come de sopra appare espresso.
Della pena de roppere case o vero pontiche
Item etc. che qualunque persona ropperà casa, o vero ponticha nella quale, o vero le quali fosse merci, o vero beni suppellettili, e qualunque altra cosa caschi in pena di libre 300 così robbe de li haverà furate niente de meno sia punito secondo il tenore del Capitolo sesto la rubrica del furto secondo che appresso di epsso se contiene.
Delli adulteri, rattori, violatori et strupatori
Item etc. che si alcuno una donna maritata, o vero Vedova de bona fama violentemente haverà rapita, o vero per forza carnalmente haverà conosciuta contro la volontà di epsa, in pena secondo le leggi sia punito, e quello che violentemente carnalmente haverà cognosciuto alcuna donna quale non sia di bona fama contro la volonta di epsa paghi in nome di pena libre trenta, e se alcuno stupro con trummolo haverà commesso in pena secondo la legge sia punito, e se alcuno la moglie d'altri ritenesse benche lei voglia e contro la volontà del marito per causa di libidine sia punito in libre cento, e la moglie la dote sua perda et al marito sia applicata per due parte e per la terza parte al Communo, e se alcuno conoscerà carnalmente, et non la ritenerà punito sia per ciasche volta in libre sessanta e se alcuno la moglie propria lascerà, e retenerà la concubina in libre cinquanta sia punito, e che il Potestà sopra quelli che toccono donne di bona fama non possi procedere, eccetto, per accusatione del marito se l'haverà, e per accusatione del padre, figliolo, e fratello, se non haverà marito, e l'altre cose inquerir possi per la autorità del Officio, et aggiungemo che se tal rattore, violatore, o vero adulterio con concordia della parte offesa per moglie piglierà la donna la quale carnalmente haverà [conosciuta] o vero violata, o vero che la maritasse che dalla pena predetta sia liberato, e niente de meno li prestanti agiuto, consiglio, e favore nel adulterio et violatione in pena per ciascheduno di epsi prestansi aiuto in pena di libre 100 incorra.
Della pena dele donne commettente adulterio
Item, che se alcuna donna adulterio haverà comisso in pena de libre 50 incorra, e volemo, che il Potestà di dicta Terra de lo adulterio predicto non possi per accusatione, o vero inquisitione procedere excepto ad la denuntiatione del marito, patre, e madre, figliolo, e fratello carnale.
De la pena de lo iniuriante alcuno con parole
Item etc. che si alcuna persona ad alcuno haverà dicte parole iniuriose videlicet Tu ne menti stornato, regolioso, cornuto, poltrone, traditore, latrone paghi in nome di pena libre tre se l'accusa sarà fatta per quello il quale ha audita l'inniuria con il suo sacramento, altramente per inquisitione non se possa procedere, e qualunque haverà dicto contro le donne videlicet puttana, o vero altre parole inniuriose sia punito come de sopra si l'accusa se sarà (acta per alcuno, o vero alcuna, il quale, o vero la quale haverà udita la iniura per mezzo di iuramento, e tanto paghi per una parola quanto per tutti, e per tutte come, che per una come si tutte [dicesse in una volta così sarà femina, o vero homo de mala fama se dupplichi la pena.
De la pena de turbata possessione
Item etc. che se alcuno haverà turbato altri in sua possessione intrando in essa et occupando con animo, et intinsione de privare la posessione et ad se applicarla caschi in pena di libre dieci e la possessione repona in pristino stato.
De la pena de quelli giocano ad dadi, et carte, et il prestito non se redomandi
Item etc. che si alcuno haverà giocato, ad carte, o vero dadi caschi in pena de carlini due per ciascheduna volta et il prestito, o vero credito, infra li giocatori, non se possino redomandare in la Corte, ne la Corte astringer possa a pagare il debito, et il patrone, o vero habitante della casa, o vero loco, dove se giocarà caschi in pena de sopra dechiarata.
De la pena de li portanti le arme
Item etc. che nullo de qualunque conditione per dicta Terra, o vero suo Borgo ardisca publicamente, o vero segretamente portare arma offensibile sotto pena di libre tre per ciascheduna volta; quello che de notte sarà trovato portare, e de giorno, e de notte, e de giorno, e de notte, e de giorno libra una, e mezza, si l'arma non sarà con asta e si sarà con aste sotto pena di libre tre de giorno, e de notte libre cinque, la qual pena sia applicata per la terza parte al Comuno, e due parte al Potestà.
De la [pena] de li improperanti la morte, o vero iniura de parenti
Item etc. che se alcuno iniuriosamente haverà improperata la morte del padre, o vero madre dicendo: tuo patre fu un ladro, un rubaldo, e fu impiccato, e tua madre e sorella, e figlia fu una puttana, paghi in nome di pena libre cinque.
De la pena de lo evaginante le arme o vero admenante
Item etc. che se alcuno haverà evaginate le arme, o vero admenate contra de alcuna persona, e non haverà percosso, caschi in pena de libre due subito da applicarsi come de sopra.
De la [pena] de li periuranti, o vero deiuranti< |