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Università Agraria
 

 

REGOLAMENTI

PER  LE  DUE  UNIVERSITA’ DI 

MOSCERIA  ED  AGRICOLTORI di TOLFA

APPROVATI  CON  CHIROGRAFO 

DELLA  SANTITA’  DI  NOSTRO  SIGNORE 

P A P A   P I O    V II 

FELICEMENTE  REGNANTE 

CIVITAVECCHIA 1820 

Nella Stamperia Camerale: presso Domenico Rossi 

P  R  E  F  A  Z  I  O  N  E

 

La prima istituzione delle due Università di Mosceria, e di Agricoltori in Tolfa rimonta a tempi antichissimi. Mancano le Memorie scritte, e quel poco che se ne sa si deve alla tradizione. Pare che l'Università degli Agricoltori avesse il suo principio nel 1620. Ma non prima del 1767 ridusse a sistema le antiche sue costumanze. È appunto in dett' epoca che apparisce convocata la prima Adunanza degli Agricoltori. L'Università della mosceria ha una meno antica origine. Si attribuisce all'anno 1710, ma fu soltanto nel 1735 che incominciò a registrare in suoi atti. L'una, e l'altra Università si è retta  con quelle norme che di tempo in tempo stabiliva nelle respettive sue Congregazioni; Ma d'ordinario queste norme incompletamente eseguite bastavano a garantire  il ben essere delle Università, e ad evitare le contestazioni, e dissidj fra i loro componenti. La Visita  Selli fatta per ordine della S. Memoria di PIO PAPA VI, alla quale dettero causa gli accennati dissidi, providde in parte all' uopo, ma non fece cessare affatto il disordine. Le due Università  avevano in una parola dei Regolamenti, ma questi Regolamenti, che bisognava  rintracciare nei Libri delle Università medesime, e che perciò non restava a portata di tutti, erano d'altronde incompleti  in ragione dei tempi attuali. È da ciò che vari Zelanti presero motivo di Supplicare la Santità di nostro Signore Papa PIO VII felicemente regnante a volere prender cura delle due Università già vicine al loro totale decadimento per la massa enorme di debiti da cui si trovavano oppresse. Essendosi degnato il SANTO PADRE di prendere in benigna considerazione l'istanza, commise col mezzo del suo Monsignor Uditore a Monsignor Delegato Apostolico di Civitavecchia ( in allora Monsignor Benvenuti ) che indagata la vera origine dello sbilancio, e non trovati i regolamenti attuali, adatti al buon andamento delle due Università, ne suggerisse le riforme, e ne progettasse anche de' nuovi, onde con un sistema più conveniente potesse rivendicarsi quel bene che si ebbe per oggetto nella primitiva Istituzione. Coadiuvato Monsignor Delegato di Civitavecchia da una Deputazione di persone probe, oneste, intelligenti, e desiderose dell'ordine; e sentite le opposizioni dei dissenzienti, ha umiliato al Trono un Piano, che ha creduto il più conducente allo scopo di far rifiorire le due Università. Questo piano modificato in qualche Articolo ha servito per i Regolamenti che SUA BEATITUDINE ha sanzionati col mezzo del lodato Monsignor suo Uditore, e che vanno a trascriversi qui appresso.

Beatissimo Padre

Il non tenue  disesto in cui è caduta la Economia delle due Università di Agricoltori e di Mosceria, ossia di Possidenti di Bestiame Vaccino e Cavallino della Tolfa, eccitò i principali interessati dell'una e dell'altra ad implorare dalla SANTITA’ VOSTRA un provvedimento che andasse a ripararlo, ed altresì a prevenirne qualunque futuro con lo stabilimento Torna sudi giuste, prudenti regole, da osservarsi inviolabilmente nell'andamento dell'Amministrazione dell'una e dell'altra, onde allontanare perpetuamente gli abusi, e gli arbitri, che hanno potuto dar causa al presente disguido della medesima. Monsignor Uditore di VOSTRA SANTITA’, che a tenore d'un Chirografo del 28 Novembre 1782 in virtù del suo ufficio trovavasi già delegato a dirimere economicamente possibili questioni delle suddette Università e de loro respettivi Individui, fu specialmente deputato da VOSTRA SANTITA’, a promuovere, per poi proporre alla Sovrana sanzione l'implorato Regolamento. Quindi col mezzo di Monsignor Delegato di Civitavecchia deputatasi una commissione dei più istruiti Interessati delle due Università, propose questa dopo le più scrupolose diligenze ed indagini, una serie di cento, e quattro Articoli contenenti altrettante Regole direttive dell'Aziende dell'una e dell'altra Università. Fu allora che Monsig. Delegato, a meglio assicurare la utilità di tale regole, volle comunicarle in una generale adunanza, a cui intervenne egli stesso, e lasciarne il Quinterno alla Pubblica visura di tutti gl'Interessati, nella Segreteria, onde fosse lecito ad ognuno dentro un termine prefisso il fare le opposizioni, che avesse creduto giuste, onde moderarle, e riformarle. Si ebbero infatti diversi riljevi, che diedero luogo a qualche riforma. Non contento Mons. Uditore delle diligenze usate da Mons. Delegato, ne aggiunse egli ulteriori con accettare dei nuovi rilievi, che comunicati a Mons. Delegato, e da questi ai Rappresentanti delle Università hanno fatto aggiungere qualche altra riforma ai divisati  Capitoli, finché dietro tutte le accennate discussioni e diligenze da Mons. Uditore sono stati redatti secondo il tenore qui sotto espresso.

R  E  G  O  L  E

Da osservarsi nelle due Università di Mosceria

ed Agricoltori della Tolfa 

T I T O L O   P R I M O

Mosceria 

C A P I T O L O   P R I M O

Come sia composta, e chi vi abbia diritto

1.      L'unione dei Possidenti Bestiame Vaccino e Cavallino forma nella comune di Tolfa Università, che si chiama Mosceria.
2.
    Ogni Cittadino nato, e domiciliato colà ha diritto di esservi aggregato. Questo diritto pertanto non è  estensivo al Bestiame di qualunque Estero, che si ritenga in affitto, o in società, giacché dei pascoli della mosceria non degiono godere, che i Bestiami appartenenti in tutta proprietà agl'Individui della medesima.
3.
      Le adunanze, che i Componenti delle Università tengono per gli affari riguardanti il di lei interesse chiamansi Congregazioni. Queste devono essere contestualmente dal Segretario trascritte in un libro destinato per questo solo oggetto, e sottoscritto da tutti quelli, che vi intervengono, e chiuse con la firma del Segretario, e col Sigillo dell'Università. Torna su

C A P I T O L O  II

Modo  di convocare, e tenere le Congregazioni.

  1. Le Congregazioni devono convocarsi dai Deputati con la intelligenza del Governatore pro-tempore; e questa convocazione si farà tutte le volte, che il bisogno lo richiegga. Le deliberazioni delle medesime non saranno valide, se il numero degl’Intervenuti sarà minore di dieciotto Individui.

  2. Il Governatore pro-tempore di Tolfa dovrà presiedere, ma senza voto alle dette Congregazioni per il buon ordine per il regolare andamento delle cose, per l'osservanza delle Leggi, e perché nulla si dica, o si faccia contro le massime del Governo.

  3. Avranno diritto di intervenire alle Congregazioni e di votare quegli individui soltanto, che possiedano non meno di dieci bestie sopr’anno, tra Vacche, Cavalle, e dalla conta d'ogni anno si desumerà lo stato di quelli, che saranno invitati ad intervenire alle Congregazioni nell'anno che siegue, quale stato sarà in forma di Tabella  affisso nella Segreteria della Università.

  4. Avranno questi il diritto di dare il loro voto decisivo su tutte le proposte, che si faranno.

  5. Quelli, che avendo un numero minore di dieci Bestie non hanno diritto alle Congregazioni a termini dell'Art. 6 saranno rappresentati da due Deputati Ecclesiastici, i quali avendo anche in addietro sempre sostenuti i diritti del Clero, delle Vedove, Pupilli, ed assenti, potranno pure sostenere quelli de piccoli Possessori de Bestiami; e potranno questi anche se vogliono scegliere ogn’anno nel loro Ceto un Deputato, che rappresenti, e che abbia voce e voto nelle Congregazioni.

  6. La Congregazione nominerà secondo il solito, e nelle rispettive Epoche i suoi Officiali, dai quali verrà formato il corpo Amministrativo della Università.

  7. Il corpo amministrativo di Mosceria è composto di quattro deputati, come suoi primi rappresentanti, di quattro Sindaci, di un Depositario o sia Cassiere di un Segretario, o Computista, e di un Magazziniere, il quale potrà farsi aiutare da un Esattore de Terratici, a suo piacimento, di cui però dovrà essere garante.

C A P I T O L O  III

Ufficiali.

  1. Nessuno Individuo secolare potrà assumere l'esercizio di qualunque impiego nelle Università, se non è legittimamente nominato all'Impiego dalla Congregazione.

  2. Non potrà egualmente esercitare impiego di qualunque sorte 1. chi per qualsiasi causa litighi colla Università; 2. chi sia stato dichiarato debitore della medesima 3. chi avendo antecedentemente amministrato, non abbia reso conto della sua Amministrazione.

  3. A riserva de’ Deputati, e de’ Sindaci  Ecclesiastici che sono secondo il solito nominati dal loro Capitolo, tutti i Funzionari ed Impiegati dell'Università dovranno scegliersi a pluralità di Voti dalla Congregazione fra i membri dell'Università istessa.

C A P I T O L O  IV

Deputati

  1. Il Rev.o Capitolo dell'Insigne Collegiata di  S. Egidio di Tolfa nominerà secondo il solito al principio d'ogni Anno i Due Deputati Ecclesiastici de’ quali si è parlato nell'articolo precedente, i quali in rappresentanza delle Vedove, Pupilli, Luoghi Pii ed assenti diriggeranno di concerto cogli altri due Deputati Secolari tutti gli affari della Università.

  2.  Contemporaneamente la Congregazione a pluralità di voti, sceglierà dal ceto de primi Interessati Illuminati e Probi, i due altri Deputati Secolari, i quali di concerto come si è detto di sopra con i due Deputati Ecclesiastici avranno l'alta direzione degl’affari dell'Università, in modo però, che non possino allontanarsi dai presenti Regolamenti. Nei casi e spese non previste dovranno consultare la Congregazione medesima. Torna su

  3. Devono i detti due Deputati Secolari dentro il mese di Settembre di ciascuna anno  far la conta di tutt’i Bestiami aventi diritto ai Pascoli dell'Università, e nel fine del detto mese, o al più tardi nella prima settimana di Ottobre sono obbligati di consegnarla al Segretario onde ne possa anche tirare una Copia da affiggersi nel giorno 10 dello stesso mese.

  4. Devono inoltre i Deputati sotto la loro più stretta responsabilità invigilare 1. Che gli Impiegati  subalterni adempiano ai rispettivi doveri. 2.  Che si osservino scrupolosamente le leggi attuali; 3. Che non si malversino le rendite e tutto collimi a vantaggio comune: e se trovassero qualcuno in mancanza, o dolo, possono sospenderlo, dandone subito parte alla Congregazione per le ulteriori provvidenze 4. Finalmente, che le Pecore ho altri Animali nel passare per le strade Doganali non penetrino nei Pascoli dell'Università, ne sarà in libertà dei stessi Deputati di assegnare alle Bestie transitanti una strada diversa senza uno speciale permesso della Congregazione. E nel caso che le dette Bestie fossero trovate in distanza di venti canne dalla detta strada Doganale, secondo lo stile delle Dogane, sarà lecito a qualunque Individuo dell'Università di pignorare, accusare, e fare ogni atto necessario per l’emenda de danni, che tali Bestie potessero aver fatti, e per le penali, in cui i rispettivi Proprietarj, o conduttori fossero incorsi.

  5. E’ cura de Deputati il tenere la corrispondenza degli affari dell'Università con le Superiorità con i Padroni diretti delle Tenute per il pagamento de Canoni, cogli Agenti, o Procuratori per le Cause pendenti, o con chiunque altro occorresse.

  6. Essi traggono da loro firmati gli ordini di pagamenti al Cassiere. Essi sono tenuti del proprio per le spese inutili e superflue, ed anche per quelle impreviste, che non fossero previamente approvate dalla Congregazione, meno che nei casi d'urgenza, ne quali dovranno poi esserne responsabili, se non fossero dalla stessa Congregazione riconosciuti utili, o necessarie.

  7. Di concerto col governatore pro-tempore stabiliscono i giorni per le Congregazioni, facendo intimare i Membri, che vi hanno diritto dal Famiglio, o dal Guardiano dell'Università.   

 C A P I T O L O  V

Depositario 

  1. Il Depositario deve essere eletto dalla congregazione di tre in tre anni, non per estrazione a sorte dal Bussolo, ma per proposta, ed a pluralità de suffragi. Una idonea sicurtà, ovvero una Ipiteca  de propri fondi per l'ammontare presunto di un bimestre  d esigenza, è la condizione della sua  eleggibilità. Esso è tenuto di dare di Bimestre, in Bimestre, e dentro i primi dieci giorni del mese che siegue il foglietto di Amministrazione, o sia lo stato di Cassa.

  2. Il Depositario dovrà esser proposto e scelto fra i Membri in più solidi, intendenti, ed attaccati al ben essere della Università, e non avere le eccezioni, ma i requisiti tutti contemplati nell'articolo 12.

  3. E’ proibito al Depositario di fare pagamenti anticipati, di accordare dilazioni ai debitori. Esso deve nel mese dopo il termine di ogni anno render conto dell'introito, ed esito, e mancando di renderlo nel termine come sopra, o non renderlo bene, con le giustificazioni legittime di tutte, e singole partite, deve intendersi cessato il di lui Officio, e procedersi all'elezione di un altro. Spirato il triennio non può essere confermato. Può solo esser proposto ed eletto nuovamente dopo l'intermedio spazio di altro triennio.

  4. Sarà fra gli obblighi del Depositario quello specialmente di esiggere con  puntualità, accuratezza, e sollecitudine le rendite, e le risorse tutte dell'Università, a termini della nota che gli verrà passata dal Segretario, e dovrà l’inesatto per l’esatto.

  5. Pagherà tutt’i mandati, o Ordini a Vista che gli verranno tratti dai Deputati; si guarderà però dal fare pagamenti irregolari, e senza Ordini, a riserva dei soliti Canoni, Dattive, ed altre Pubbliche Imposte. Per le somme, che pagasse irregolarmente sarà tenuto del Proprio.

  6. Il Rendiconto del depositario deve per otto giorni dopo il termine del mese come sopra stabilito, essere esposto al pubblico nella Segreteria, prima che venga sindacato, aciocché sia permesso a ciascun Individuo di literare  le mancanze, e le irregolarità se vi fossero da esaminarsi, e giudicarsi poi dai sindaci deputati. Torna su

  7. Se ritarderà i pagamenti Ordinatigli senza causa legittima, risponderà il Depositario de Danni, e pregiudizi, che risultar potessero alla Università, per evitare i quali nei pagamenti, che non richieggono Mandati, o Ordini, come sarebbero i Canoni, le Dative, ed altre simili imposte, sarà in continua relazione con Segretario, che glie ne indicherà le scadenze.

 C A P I T O L O   VI

Segretario 

  1. Il segretario si nomina dalla Congregazione.

  2. Deve essere sufficientemente istruito anche nella contabilità, saper stendere i Contratti, e scrivere  Lettere, che i Deputati gli ordineranno.

  3. Nell'annuale è rinnovazione dei Deputati formerà un foglio dettagliato ed esatto degli affari pendenti, e lo leggerà allorché i Vecchi daranno la consegna ai novi Deputati. Questo foglio rimarrà sempre in Segreteria, ed a vicenda che si termineranno gli affari ivi descritti sarà cancellato da due linee in croce dalla parte, che li riguarda.

  4. Assisterà a tutte le congregazioni, e ne trascriverà subito gli Atti nel Libro correlativo, facendoli sottoscrivere da tutti gli intervenuti, e firmandosi in fine esso stesso.

  5. Terrà inoltre  un altro libro intitolato Copia Lettere ove  riporterà tutte le Lettere, che scrivono i Deputati per affari dell'Università, ed in quanto alle lettere, che i Deputati ricevono le metterà, e conserverà in filza con ordine di tempo.

  6. Terrà ancora un Registro di tutti gli ordini a vista che si trarranno dai Deputati sulla Cassa dell'Università.

  7. Altro Registro separato dovrà tenere in cui i trascriverà tutti i Contratti, che si fanno dall'Università per rendite di erbe, o di grano, o per qualunque altro interesse.

  8. Avrà cura speciale di formare una filza di tutte le misure dei seminati, e dell’erbe, che si vendono in ciascun anno, dovendo queste servire di appoggio alla nota d’esigenza, che esso dovrà pur fare, e consegnare al Depositario.

  9. La nota d’esigenza, come anche il preventivo dell'entrata, e dell'uscita dovrà farsi dal Segretario prima che incominci l'anno, cioè nel mese d'Ottobre dell'anno precedente.

  10. Nel preventivo noterà il Segretario minutamente non meno le rendite che le spese fisse. Questo preventivo dovrà essere eletto nella Congregazione, indi trovato che sia  in regola, sarà approvato, e sottoscritto dai Deputati che si trovano in carica nell'epoca in cui si forma. Esso deve servire di base per stabilire la somma che dovrà ricavarsi dal Reparto sul Bestiame per pareggiare l'Amministrazione di ciascun anno.

  11. Conserverà tutte le carte e libri della Università nella Segreteria in una Scanzia o Credenza chiusa a due chiavi diverse una delle quali si riterrà dal Deputato il più assiduo, e l'altra dal medesimo Segretario. Quanto esiste fin  ora essendo tutto in confuso, sarà  sua cura di formarne un Inventario esatto dopo di aver separate  le materie e messi in ordine i Registri. In questo Inventario continuerà di anno in anno a trascrivere gl’altri Registri e le altre Carte, ed Atti, che si saranno consumati rispettivamente. La visura dell'Inventario e di tali Registri ed Atti sarà di diritto di ogni membro dell'Università, che ne farà richiesta al deputato della chiave per assistervi unitamente al Segretario.

  12. Dovrà finalmente il Segretario essere diligente,  onesto, ed attivo. Esso sarà responsabile della buona tenuta e della conservazione dei libri, e carte, rimanendogli a quest'effetto proibito di consegnare ad alcuno i Registri, e Carte medesime, per farne uso fuori della Segreteria senza una special licenza dei Deputati.Torna su

 C A P I T O L O   VII

Magazziniere. 

  1. Il Magazziniere è nominato dalla Congregazione prima del raccolto di ciascun’ anno. Egli potrà scegliere un esattore dei Testatici, per il quale però sarà responsabile. Averà cura che non sia ricevuto grano difettoso, e sarà tenuto d'ogni arbitrio che si permettesse in questa materia.

  2. La Congregazione nell'eleggere il Magazziniere averà in vista, non solo la solidità del soggetto, ma altresì la di lui onoratezza, ed attività trattandosi, d'un impiego di sua natura geloso.

  3. Il Magazziniere riceverà in custodia nei Magazzini dell'Università tutt’i  Terratici  dovuti alla medesima ed userà di tutta l'esattezza, e rigore per ritirarli, a  farli ritirare presso la nota dei seminati che gli verrà data dal Segretario.

  4. Terrà notato in un cartello ben distinto il grano che ritirerà da ogn’uno, indicare il nome, il quantitativo, e la data, ed in fine ne renderà conto a chi spetta.

  5. Si pubblicherà un avviso, che niuno di quelli, i quali devono risposte in grano alla Mosceria possa levar dall'Aja il grano, se non averà  prima versata la corrisposta all'Esattore inviato dal Magazziniere a forma  della perizia dell'Agrimensore. Sarà quindi cura del Magazziniere medesimo di mandare all'esattore per le diverse Aje a ricevere le corrisposte di qualità insuscettibile di eccezione, e farle contestualmente pervenire nei Magazzini della Università, ove il Magazziniere medesimo dovrà con ogni diligenza farli custodire per renderne conto.

  6. Sarà finalmente sua cura la sollecitudine nell'esigenza, e che ognuno versi ciò, che deve tanto in qualità, che in quantità. Diversamente sarà del proprio tenuto all'inesatto o esatto male, e non conseguirà il suo onorario, se non dopo terminata l'esigenza, e  reso conto come il Depositario.

C A P I T O L O   VIII

Sindaci. 

  1. Nelle stime di ciascun' anno, e nel tempo istesso, che si  eleggono i nuovi Deputati per l'anno successivo si scelgano i Sindaci nuovi.

  2. Questi sono in numero di quattro, cioè due Ecclesiastici e due Secolari a scelta della Congregazione fra i membri,  i più istruiti ed esperti nel giro dell'Amministrazioni.

  3. Devono i sindaci  esaminare, e dare il loro giudizio su tutt'i  conti tanto del Depositario, quanto del Magazziniere ed ogni altro impiegato dell'Università.

  4. Osserveranno scrupolosamente tutte le ricevute, e mandati che saranno loro  esibiti dai vari Gestori all'appoggio de conti confrontandole con le partite del libro esistente nella segreteria, ed emaneranno secondo le risultanze le rispettive  sentenze sindacatorie a piè del conto riportato nel libro. Queste sentenze saranno considerate per difinitive ed averanno la loro esecuzione, come se fossero state giudicialmente emanate.

  5. Ciò eseguito rilasceranno copia della sentenza al Gestore, che averà subito il Sindacato, e consegneranno al Segretario i Conti e Giustificazioni, per conservarli nell'Archivio dell'Università, ove, si è detto all'art. 39 rimarranno sotto la di lui e responsabilità.

  6. Il tempo, e termine, nel quale i Sindaci dovranno aver compiti i rispettivi Sindacati è stabilito ai primi tre mesi di ciascun' anno. Si guarderanno i Sindaci dall'eccederlo, giacché saranno responsabili degl'effetti della loro negligenza.

C A P I T O L O   IX.

Onorari, e Provvisioni. 

  1. Si trarranno annualmente sulla Cassa dell'Università gli ordini di pagamenti degli Onorarj, e provvisioni dovute agl'Impiegati.

  2. Il Governatore pro-tempore ha la solita regalia di baj. 60 per ogni Congregazione a cui assiste.

  3. Ciascun Deputato, sia Ecclesiastico o secolare averà un onorario di Sc. 6 a ciascuno poi dei Deputati secolari oltre il detto onorario di Scudi sei, si daranno Scudi 8 in compenso della conta del Bestiame, che devono fare non senza qualche spesa nel mese di Settembre di ciascun' anno. Ed averanno  inoltre uno scudo al giorno a titolo d'indennizzo, quando per affari d'urgenza dell'Università, e col voto degl'altri Deputati deggiano recarsi in altri paesi: quando però questi affari fossero fuori di Tolfa, ma nel proprio Territorio, goderanno di baj. cinquanta per ogni giorno. Ben inteso sempre, che tali gite si riconoscano utili, e necessarie da tutt'i deputati riuniti.

  4. Ciascun Sindaco avrà una regalia di uno scudo per ogni Sentenza Sindacatoria.

  5. Al Depositario resta fissato l'Emolumento di scudi quaranta annui per l'esigenza delle rendite ordinarie, e per tutt'altro relativo al suo impiego. Averà inoltre il tre per cento sulle somme provenienti dai riparti. Al di là di ciò non potrà pretendere sotto qualunque pretesto, compensi, o gratificazioni per le esigenze, o pagamenti che dovesse fare fuori del luogo della sua residenza.

  6. Il Segretario averà un assegnamento di scudi annui quarantacinque. Sarà però tenuto di prestarsi gratis a tutti gl'atti Legali, e Notariali, che occorreranno alla Tolfa in servizio dell'Università. Se il Segretario non fosse Notaro supplirà alla spesa de' Rogiti. Con ciò non si intende di assoggettarlo alla spesa di Bollo, e Registro. Queste  gli saranno compensate dall'Università. Non s'intende nemmeno d'impedirgli, che nella formazione de Contratti, Istrumenti, o atti qualunque coll'Università percepisca dalle parti la metà, che ad esse appartiene. È permesso alla Congregazione di accordare al Segretario una qualche gratificazione nel caso di straordinarie, ed utili operazioni.

  7. Il Magazziniere finalmente percepirà quella provvisione, che gli verrà fissata dalla Congregazione, secondo la maggiore, o minore esigenza de Terratici, e la diversità dei luoghi ove doverà riscoterli.Torna su

C A P I T O L O   X.

Rendite della Mosceria. 

  1. Le principali rendite della Università consistono nella vendita di Erbe, nel ritratto de Terratici  in grano, e nei riparti o collette sul Bestiame.

  2. I deputati, o altri Ufficiali della Mosceria devono procurare con ogni studio e diligenza di far fruttificare queste risorse nel modo più utile, e giusto, ed uniformarsi ai seguenti Articoli.

C A P I T O L O   XI.

Vendite di erbe. 

  1. La Congregazione al fine del mese di settembre di ciascun anno stabilisce secondo le circostanze il quantitativo delle Erbe, che devono vendersi nella stagione che incomincia.

  2. I Deputati esercenti, e due altri Deputati Aggiunti, e nominati a tale oggetto dalla Congregazione devono fissare la prima messa a prezzo, e venderle consecutivamente al maggiore, e migliore offerente. Nel caso di assenza, ho mancanza di qualche Deputato si sostituirà da Deputati presenti altro soggetto, o soggetti presi dal ceto dei mancanti. Nelle divergenze de pareri sulla prima messa a prezzo, prevarrà quello di più. E se fossero eguali di numero i pareri verrà scelto altro Deputato per formare il numero disparo.

  3. I deputati nella vendita delle Erbe deggiono avere in vista non solo  il vantaggio  della società nel maggior a prezzo possibile, ma altresì la sicurezza possibile del pagamento, e perciò si guarderanno bene dal vendere a persone di ambigua fortuna, e delle quali possa ragionevolmente temersi.

  4. Fissato  il quantitativo dell’Erbe, ed il prezzo respettivo col compratore, dovrà il Segretario formarne Apoca in doppio originale da sottoscriversi hinc inde di cui uno rimarrà in Segreteria a disposizione e regola de Deputati, e all'altro si rilascerà al compratore.

  5. Il contratto conterrà non solo il prezzo dell’Erbe  stabilito di comun consenso, ma fisserà ancora l’epoche de pagamenti, uno a Pasqua di Resurrezione e l'altro alli 8 di maggio di ciascun anno nelle mani del Depositario dell'Università.

C A P I T O L O   XII.

Esigenza, e Vendita de Terratici . 

  1. Dietro la richiesta che formalmente in Gennaro si fa dalla Congregazione di Mosceria da uno  de Rettori dell'Università degl’ Agricoltori, si concede a Lavorare a Maggese in turno ordinario una delle Tenute della stessa Mosceria.

  2. La corrisposta, ossia Terratico, che dovrà contribuirsi da ciascuno dei lavoratori di detta Tenuta, è di un Rubbio di grano per ogni Rubbio di Terreno seminato. Si lascia però in libertà de’ Signori Deputati riuniti di convenire un Terratico anche minore per le Cese, Colte, o altri terreni di minor preggio.

  3. Il Terratico si consegnerà all'Esattore incaricato dal Magazziniere nella quantità risultante dalla Perizia dell'Agrimensore: esso deve essere di buona qualità senza piotta, e vegliato, secondo lo stile dell'Arte Agraria della Tolfa, rimanendo all'Università il carico di pagarne le Vetture. Nascendo questioni sulla qualità di dei Terratici , i Deputati della Mosceria, ed i Rettori dell'Agricoltura ne saranno i Giudici competenti; ed alla decisione di questi dovranno onninamente stare le parti, giacché con questa condizione si daranno a seminare le terre.

  4. Sarà perciò tenuto il Magazziniere di mandare per le diverse Are a riceverlo, e non ritrovandolo della qualità richiesta, costringerà il Lavoratore a darne di qualità corrispondente all'obbligo, e se questi non lo avrà ancora ridotto, sarà obbligato a ridurlo, e consegnarlo nel più breve termine, prima che sia rimosso dall’Ara come si è detto all'Articolo 44.

  5. A vicenda, che il Terratico si trasporta nei Magazzini dell'Università il Magazziniere sarà obbligato di avvertire uno dei Deputati esercenti affinché assista alla misura, e ne osservi la qualità. Il Magazziniere ritirerà dal medesimo Deputato una dichiarazione in Scritto della quantità, e qualità del grano consegnato, e del Nome, e Cognome del Consegnante, qual dichiarazione gli servirà di appoggio al suo Rendiconto.

  6. Nascendo differenza o contestazione sulla qualità del Grano che si consegna, i Deputati dell'Università ed i Rettori degli Agricoltori riconosceranno la medesima; ed dovranno starsi inappellabilmente al loro giudizio, come si è detto all'Articolo 68.

  7. Terminata l'esigenza de’ Terratici , i Deputati, sentito il parere della Congregazione, si adopreranno per la Loro Vendita al saggio il più utile, e vantaggioso per l'Università.

  8. La Vendita del Grano, considerati i tempi e le circostanze, dovrà farsi al più presto possibile nella Comune di Tolfa, ove a scanzo di qualunque rischio, e spesa i Deputati procureranno, che siegua la consegna del Genere, ed il ritiro del prezzo convenuto.

  9. Il Magazziniere nel consegnare al Compratore il Grano, ritirerà dal Compratore la corrispondente ricevuta per valersene di prova all'esito del Magazzino; ed il Depositario, presso il contratto, quale dovrà essere formato in scritto dal Segretario, ne incasserà  il prezzo, del quale da racconto con una copia del contratto istesso per giustificare la corrispondenza con esso della partita relativa.

  10. Tanto durante il tempo dell’esigenza, quanto nel corso della custodia, e vendita de’ Grani, i Deputati indipendentemente dall’obbligo, che loro corre a termini dell’Art. 70 dovranno visitare il Granaro una volta la Settimana.Torna su

CAPITOLO XIII.

Riparti 

  1. In seguito della relazione del Segretario, e Computista, e dell'esame del Preventivo, di cui si è parlato all'art. 37, dovrà dalla Congregazione dentro il mese di Gennaro di ciascun' anno formarsi a compimento delle spese dell'anno, il solito riparto sui Bestiami, che dalla conta  eseguita dai Deputati Secolari, risulteranno trovarsi ne' Pascoli della Mosceria.

  2. Il Riparto, o Colletta non potrà mai essere inferiore al bisogno; dovrà anzi superar sempre di qualche centinaio di Scudi il disavanzo risultante dal ripetuto Preventivo.

  3. Caderà un tale Riparto su tutte le Bestie tanto Vaccine che cavalline, colla solita distinzione del terzo di più sul Bestiame Cavallino.

  4. Ogni Membro dell'Università dovrà pagare il riparto per tutto quel Bestiame, che anche per un sol giorno dopo il dì 15 di ottobre sarà trovato Pascoli della Mosceria. Saranno soggette a questo Riparto eziandio le Cavalcature de' Pastori. E li Giovenchi che dagli Agricoltori Muscettieri si conducono alla fine di Decembre nella Bandita detta de' Bovi, si considereranno secondo il solito per una metà nel Riparto.

  5. Sarà in libertà de' Socj ritenere ne' Pascoli dell'Università quel numero di Bestie che ad essi piacerà, pagandone il dovuto riparto. Non potranno peraltro introdurne un numero minore della terza parte di quello che posseggono nel Territorio. E quindi saranno sempre, ed in qualunque evento tenuti a pagare il Riparto o Colletta per la detta terza parte, benché non ve lo mandassero, o ve lo mandassero in numero minore.

  6. Prima del giorno 5 Ottobre di ciascun'anno dovranno i Membri tutti dell'Università aver dichiarato nella Segreteria della medesima il numero delle Bestie, che vorranno essi ritenere nei Pascoli al disopra del terzo obbligato. Qual termine passato e detta dichiarazione non fatta, non potranno gravarsi  della conta de' Deputati, e saranno quindi tenuti a pagare il riparto per la quantità risultante dalla stessa conta, ancorché giustificassero di possederne un minor numero. E ciò in pena della contravenzione a questo Articolo, ed a scanzo di frodi le quali sarebbero inevitabili senza questo freno.

  7. Niun Moscettiere potrà ritirarsi dalla Università, se prima non ne averà fatto in Segreteria la formale dichiarazione in scritto. Ritirato che siasi, non potrà rientrarci  che dopo lo spazio di Anni Sei. Si eccettua però il caso, in cui il Moscettiere si ritiri per mancanza di Bestiame derivante da mortalità, o dalla necessità di venderlo. Riacquistatolo perciò potrà sempre rientrarvi, come pure gli sarà permesso di rientrare in qualunque caso, ed in qualunque tempo, se vi accendesse il Consenso espresso della Congregazione.

  8. Spirato il termine accordato nell'Articolo 81 alle dichiarazioni, il Segretario ridurrà in buona forma la Conta de' Bestiami per determinare insieme coi Deputati  la Somma, che dovrà imporsi sopra ogni Capo di Bestie.

  9. Formato, ed approvato il riparto, il Segretario nel Mese di Febbraio passerà la Nota di esiggenza al Depositario. Il Depositario comincerà ad esiggere nel Mese di Maggio e dovrà aver terminato la sua esiggenza in Agosto di ogni Anno.

  10. Né i Deputati, né la Congregazione istessa, potranno accordare verun ribasso, o diminuzione alcuna nei pagamenti e qualsivoglia Debitore, dovendo l'esiggenza essere sempre, ed interamente a carico del Depositario, il quale è tenuto all'inesatto per l'esatto.

CAPITOLO XIV.

Disposizioni transitorie. 

  1. Il dissesto della Università essendo derivato principalmente dalla mancanza di legittimi Rendiconti; i Depositari di qualunque epoca, che non hanno in regola  i loro Sindacati, dovranno costringersi a rendere esatto conto delle respettive  loro Amministrazioni. Questo debito Sagro al pagamento di quelli, che l'Università ha dovuto contrarre per colpa loro, sarà immediatamente incassato, ed  erogato in diminuzione de' Debiti dell'Università. I Deputati considereranno questo come uno de' primi doveri della loro Carica, e dovranno in ogni Congregazione finché non siano stati interamente esatti, mostrare ciò, che han fatto, e ciòcche resta a farsi valendosi anche delli mezzi giuridici contro i morosi ai  Loro avvisi.

  2. I Crediti dell'Università derivanti dai residui dovuti dai diversi Gestori, o da qualunque altro Oggetto destinati all'estinzione de' Debiti, non giungeranno sicuramente a pareggiarli. Ciò, che manca pertanto, giacché si vuole assolutamente, che i debiti della Mosceria rimangono primieramente estinti, si prenderà da  Riparti Straordinari, che i Deputati sono autorizzati a formare sui Bestiami che pascolarono l'Erbe della Mosceria negli Anni in cui furono creati i debiti istessi. Questi Riparti, saranno in proporzione di ciò, che resta a pagarsi, detratti i Crediti, nell'Anno a cui sono relativi gli uni, e gli altri. I Deputati incomberanno con tutta la premura, e lo zelo a questo doppio scopo, e daranno conto alla Congregazione ogni volta, che si raduna dello Stato delle cose. Torna su

T I T O L O   S E C O N D O.

Università degli Agricoltori.

C A P I T O L O   P R I M O.

Come sia composta. 

  1. Compongono questa Università tutti i Cittadini abitanti di Tolfa, che posseggono Bovi Aratori, e che coltivano le Tenute denominate Bandita grande, Valle Cardosa, e Casale.

  2. Essa fa  le Congregazioni, come l'Università della Mosceria; e si serve del medesimo Segretario di questa, che è obbligato a servirla con quell'istesso metodo, regolarità, ordine, e  precisione, che è stabilito per la Mosceria.

C A P I T O L O   II.

Ufficiali impiegati, e  loro doveri. 

  1. Viene l'Università degli Agricoltori rappresentata da due Deputati eletti annualmente dalla Congregazione: essi si chiamano Rettori. Gli altri Ufficiali  sono un'  Esattore, o Cassiere. Un Magazziniere, e due Sindaci per la revisione de' Conti.

  2. Tutto ciò che si è stabilito parlando dell'Università di Mosceria, riguardo agli Ufficiali, loro elezione e durata, avrà luogo  egualmente per gli Ufficiali dell'Università degli Agricoltori.

  3. Nell'istessa guisa saranno applicabili all'Università degli Agricoltori tutti gli Articoli premessi per la buona Amministrazione della Mosceria, circa l'esigenza de' Terratici , vendite di Erbe, e di grano, e circa la Contabilità, i rendiconti, e tutt'altro nella parte, che è applicabile all'Università di cui si tratta.

C A P I T O L O   III

Disposizioni Relative.

  1. Nelle Congregazioni dell'Università degli Agricoltori avranno diritto ad un volo quelli ai quali viene assegnata una parte nella divisione della Bandita; e due Voti  quelli a cui restano assegnate due parti.

  2. La solita vendita dell'Erba della Bandita per turno non potrà stipolarsi per un tempo maggiore di Anni tre, dopo i quali dovrà rinnovarsi il Contratto di Triennio in Triennio alle condizioni reperibili più vantaggiose alla Università. Si osserveranno scrupolosamente tutte le Cautele stabilite per le vendite dell'Erbe della Mosceria, e specialmente si avrà riguardo alla idoneità dei Compratori, e alle Rate de' pagamenti in tempi congrui.

  3. Ad impedire i gravissimi danni soliti a farsi nell'Erbe della Bandita, che si lasciano ogni anno per rinfresco de' Bovi dopo le Semente, si stabilisce, che la detta Bandita debba farsi riguardare dal primo giorno di Ottobre di ciascun anno fino alla Vigilia della S. Natale, o altro giorno, che si destinerà dalla Congregazione, sotto pena di uno Scudo per ogni Bestia a quegli Agricoltori, che per malizia, o per incuria vi faranno danno col proprio Bestiame, e sotto la Multa di Scudi due per ogni contravenzione ai Guardiani che dassero causa a questi danni con la loro negligenza, o malizia.

  4. A tal effetto dovrà in ogni Anno sulla fine del Mese di Settembre eleggersi dalla Congregazione un' altro Deputato speciale diverso dai Rettori, abile, onesto, e zelante, al quale sarà affidata la custodia della Bandita con tutte le facoltà indipendentemente dai Rettori, di comandare ai Guardiani dell'Università, far pignorare, e carcerare  le Bestie danneggianti, costringere i Padroni all'emenda del danno, e far tutt'altro, che giudicherà espediente per un oggetto così necessario ed opportuno alla conservazione dei Bovi Aratorj, da cui dipende la sussistenza della istessa Università.

  5. Sarà fissato a tal deputato nell'Atto della sua elezione un congruo assegnamento per questa incombensa, e sarà perciò tenuto di adempire con ogni esattezza al suo ufficio sotto pena dell'emenda de' danni. Renderà in fine esatto conto passando nelle mani del Depositario dell'Università tutte le Somme, ed obblighi de' danni risarciti, e da risarcirsi dai respettivi dannificatori; con espressa legge, che la Congregazione, né i Rettori possino  assolvere veruno dal pagamento del danno rispettivo.

  6. La Congregazione dopo terminate le Semente, fisserà  il giorno in cui potranno introdursi i Bovi nella Bandita di Rinfresco; e chiunque si farà lecito di introdurveli prima anche di un sol giorno, oltre la rifazione del danno soggiacerà alla pena di scudo uno per ogni Bestia introdotta.

  7. Nella detta Bandita di Rinfresco si introdurranno al tempo debito secondo il solito i Bovi Aratorj, Giovenchi Tori degli Aggregati alla Società, i quali aggregati saranno in obbligo di prendere la parte di terra da seminarsi nella stessa Bandita per la prossima ventura Stagione.

  8. Chiunque introdurrà nella Bandita altre Bestie fuori delle suddette sarà tenuto al danno stabilito nell'Articolo 96 per le bestie danneggianti.

  9. Tutti i soci i quali godono di Rinfresco della Bandita per il loro Bestiame, e che fanno Sementa  fuori della medesima e de' quarti di Mosceria, e di Comunità dovranno corrispondere alla Cassa dell'Università la Tassa consueta.

CAPITOLO IV

Disposizioni Transitorie 

  1. Avendo l'Università degli Agricoltori contratti dei debiti, e contando al contrario  a suo favore de' Crediti, sarà cura de' Rettori di procurare il più pronto incasso de' secondi, servendosi anche di mezzi giuridici, per diminuire la Massa dei primi.

  2. Stabiliti i Reliquati, e costretti i Gestori a render conto esatto delle loro Amministrazioni, faranno deliberare la Congregazione sul modo di estinguerli del tutto; null'altro più interessando, che di ristabilire l'Università sul piede  delle migliori Amministrazioni, che sanno non conoscere altri pesi, che quelli del tempo che corre, e che una bene intesa economia rende meno sensibili, e gravosi. 

  3. Gli Onorarj, Stipendj, e tutt'altro, che non è previsto in questi articoli sarà regolato secondo l'antico sistema degli Agricoltori.

Essendosi pertanto maturamente esaminata la provvidità de surriferiti Capitoli, ed essendo altronde urgentissimo il bisogno di tutelare l'amministrazione delle due Università mediante la loro osservanza; i principali Interessati e  Rappresentante delle medesime supplicano devotamente la Santità Vostra a volersi degnare di convalidarli colla sua Suprema approvazione, e di ordinare che sieno attivati, ed osservarti con  commettere all'odierno Monsig. Delegato, che ne prescriva la esecuzione.

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